Jobs Act e disabili
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Jobs Act e disabili

30/11/2016

NOVITÀ IN TEMA DI DISABILI DAL CORRETTIVO DEL JOBS ACT

Il D.Lgs. 151/2015 è stato oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. 185/2016, meglio noto come correttivo del Jobs Act, in vigore dall’8 ottobre scorso. Tra le discipline modificate è inclusa quella sul collocamento mirato, già oggetto di modifiche ad opera del citato D.Lgs. 151/2015. Le più recenti novità possono essere così riassunte: computabilità tra il personale disabile dei lavoratori, assunti non per il tramite del collocamento obbligatorio, con capacità lavorativa ridotta pari o superiore al 60% (in precedenza solo superiore); revisione del sistema sanzionatorio mediante l’aumento della sanzione amministrativa e l’introduzione dell’istituto della diffida. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha commentato tali novità nella circolare n. 14/2016. Calcolo della quota di riserva La quota di riserva è il numero dei lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette o la percentuale degli stessi (per coloro che occupano più di 50 dipendenti) che i datori di lavoro devono assumere o comunque avere in forza. L’articolo 4, L. 68/1999, fissa i criteri per determinare la base di computo per determinare il numero di disabili da avere in azienda: il principio generale è che sono esclusi i lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999 e sono inclusi i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato con alcune eccezioni. Le novità riguardano proprio questi criteri, visto che ora nella quota di riserva si devono considerare anche i disabili, già tali prima dell’inizio del rapporto di lavoro e anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa non solo superiore, ma anche pari al 60%. In sostanza, prima delle modifiche, tali lavoratori erano da computare tra il personale in forza e nella base di computo, mentre ora si calcolano tra il personale in forza, ma non nella base di computo per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, potendone potenzialmente diminuire il numero. Al contempo tali soggetti potranno essere considerati a copertura della quota di riserva. Sistema sanzionatorio Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta per cause imputabili al datore di lavoro la quota dell’obbligo, è dovuta, a titolo di sanzione amministrativa, una somma che prima delle modifiche era di 62,77 euro e ora è invece pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

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