Lavoro accessorio
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Lavoro accessorio

01/12/2016

ULTIME INDICAZIONI IN TEMA DI LAVORO ACCESSORIO

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 20137/2016 e con le Faq pubblicate sul sito cliclavoro, è intervenuto per rispondere ai principali interrogativi in tema di lavoro accessorio, in seguito alle novità introdotte dal c.d. correttivo al Jobs Act.
Oggetto e destinatario della comunicazione Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti.
La sede competente dell’INL dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo. Particolari modalità di svolgimento della prestazione Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti possono effettuare una sola comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa se il prestatore svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00. Nel caso di prestazione svolta in luoghi sempre diversi di consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente, quale luogo di svolgimento della prestazione occorre indicare la sede della ditta committente e non i singoli tragitti. Variazioni e/o modifiche La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa; se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore; se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi; se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata. In caso di necessità d’integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all’Inps, non è necessario procedere a una nuova comunicazione alla sede territoriale dell’INL, laddove l’integrazione non riguardi i dati oggetto della comunicazione già effettuata, benché sia stata inviata all’Inps una comunicazione di integrazione.

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